Art. 3 · LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783

Art. 3

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783

In vigore dal 21 dic 1928
Durante l'esercizio finanziario il ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del Tesoro le variazioni di bilancio disposte mediante decreti Ministeriali in dipendenza di autorizzazioni legislative. Il direttore generale del Tesoro comunica al ragioniere generale dello Stato le situazioni di cassa. Per tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria o di portafoglio, dalle quali derivino o possano derivare effetti sul bilancio, il direttore generale del Tesoro e il contabile del portafoglio sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità e prima che le operazioni abbiano corso, a darne comunicazione al ragioniere generale dello Stato, il quale sottoporrà al Ministro per le finanze le proprie eventuali osservazioni. Le operazioni che verranno effettuate saranno fatte constare, a cura della Direzione generale del Tesoro, da appositi verbali, visti ed approvati dal Ministro per le finanze, da comunicarsi al ragioniere generale dello Stato.
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