Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 set 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Giuriati -
Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962#art-1