Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 12 gen 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 25 febbraio 1924, numero 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati - Belluzzo - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1927-12-22;2535#art-1