Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 21 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 20 Maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1927-09-29;2852#art-1