Art. 9 · LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

Art. 9

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

In vigore dal 8 ott 1927
Sono altresì soggette a servitù aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Tale servitù importa gli stessi divieti di cui al precedente articolo, salvo quelle eccezioni che il Ministro per l'aeronautica ritenesse di consentire. L'estensione di cui sopra può, ove occorra, essere modificata con successivi decreti. Lo stesso Ministro può disporre con suo decreto quelle demolizioni, opere e rimozioni che fossero ritenute necessarie.
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