Art. 4 · LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

Art. 4

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

In vigore dal 7 gen 1931
La concessione delle funivie non potrà avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extraurbane, nel qual caso la scadenza della concessione della funivia potrà coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tramvia extraurbana alla quale la funivia è collegata . Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
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