Art. 13 · LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

Art. 13

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

In vigore dal 24 lug 1927
Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.
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