Art. 5
LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170
In vigore dal 31 lug 1927
I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall', nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie autorità diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.
Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.
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