Art. 3
LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170
In vigore dal 31 lug 1927
Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non è motivato e non può dar luogo ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.
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