Art. 2 · LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170

Art. 2

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170

In vigore dal 31 lug 1927
Il Regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all' della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.
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