Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 lug 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono aggregati al comune di Venezia, i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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