Art. 3 · LEGGE 23 dicembre 1926, n. 2246

Art. 3

LEGGE 23 dicembre 1926, n. 2246

In vigore dal 27 gen 1927
Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sarà provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attività e passività fra gli enti interessati, nonchè a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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