Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 nov 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 31 gennaio 1924 n. 343, col quale sono approvati i seguenti atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, salvo per la Russia, cui delegati hanno firmato in Roma il 14 agosto 1923: 1° Trattato di Pace; 2° Convenzione relativa al regime degli Stretti; 3° Convenzione concernente le frontiere della Tracia; 4° Convenzione relativa allo stabilimento ed alla competenza giudiziaria; 5° Convenzione commerciale; 6° Protocollo relativo all'accessione del Belgio e del Portogallo a talune disposizioni firmate a Losanna; 7° Protocollo relativo a talune concessioni accordate nell'Impero Ottomano; 8° Protocollo relativo al territorio di Karagatch ed alle isole di Imbros e di Tenedos; 9° Protocollo relativo al Trattato conchiuso a Sevres fra le principali Potenze alleate e la Grecia il 10 agosto 1920, relativo alla protezione delle minoranze in Grecia ed al Trattato concernente la Tracia, concluso fra le stesse Potenze anche a Sevres il 10 agosto 1920. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 15 luglio 1926. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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