Art. 8
LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395
In vigore dal 20 lug 1923
Ferma la condizione di cui all', possono essere inscritti nell'albo, pure non possedendo il requisito di cui all', coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.
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