Art. 6 · LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 6

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
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