Art. 11
LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395
In vigore dal 20 lug 1923
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello. o, nelle provincie dove non è sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.
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