Art. 10
LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395
In vigore dal 15 gen 1936
Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto dì belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. (2) (3)
Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
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