Art. 10 · LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 10

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 15 gen 1936
Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto dì belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. (2) (3) Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
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