Art. 1 · LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 1

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'.
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