Art. 2 · LEGGE 19 maggio 1918, n. 719

Art. 2

LEGGE 19 maggio 1918, n. 719

In vigore dal 22 giu 1918
La direzione dell'erbario coloniale sarà tenuta dal direttore dell'Istituto e orto botanico del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.
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