Art. 5 · LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

Art. 5

LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

In vigore dal 17 lug 1913
Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia. Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Società non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporrà lo scioglimento al Ministero dell'interno.
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