Art. 64 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 64

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Nonostante il disposto dell', le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti indicati ai nn. 2 e 3 dell' e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio. La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'. Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all', presentare i loro libri ai termini degli , e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli . Il termine di cinque anni dianzi fissato potrà essere prorogato per un eguale periodo di tempo. Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e coll'intervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di Borsa.
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