Art. 57 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 57

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell', e 2 dell', ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell' dell', viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; nè vi può essere più reiscritto.
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