Art. 53
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli , entrino in alcuna delle borse del Regno.
Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all', sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.
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