Art. 53 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 53

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli , entrino in alcuna delle borse del Regno. Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all', sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-53