Art. 40 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 40

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Ciascuno dei foglietti di cui all' e ciascun foglio dei libretti di che negli o 39 non può servire che per un solo contratto. Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti: a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice; b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento; c) che sia stato concluso nello stesso giorno.
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