Art. 34 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 34

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi o nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali; le azioni od obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa; c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa, o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori inscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
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