Art. 68 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 68

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Le disposizioni dell' sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati. Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla. Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.
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