Art. 50 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 50

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 16 giu 1976
I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto . Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell', il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere. I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, nè il non sapere o il non poter sottoscrivere.
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