Art. 27 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 27

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 29 ago 2017
Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto. Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-27