Art. 168 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 168

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all', rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
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