Art. 150 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 150

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 gen 2007
1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione. 2. Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione
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