Art. 143 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 143

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
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