Art. 134 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 134

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 giu 2007
1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili
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