Art. 133 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 133

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 giu 2007
1. Di ciascuna ispezione è redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-133