Art. 118 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 118

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 lug 1918
Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.
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