Art. 117 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 117

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Le penalità di cui agli sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.
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