Art. 115 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 115

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-115