Art. 115
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.
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