Art. 35 · LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

Art. 35

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Il Governo del Re provvederà a riformare gli statuti ed i regolamenti degli Istituti d'arte e di musica in relazione ai provvedimenti recati dalla presente legge ed avrà facoltà di mantenere in carica gli attuali presidenti e governatori ad honorem. È data facoltà al Governo del Re di provvedere mediante regolamento, sul quale sarà sentita la sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti, ad organizzare nelle Accademie ed Istituti di belle arti i corsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole elementari popolari. È poi consentito, in via transitoria, che la detta abilitazione si continui a conferire in virtù di titoli, con le norme stabilite dal R. decreto 26 maggio 1901, numero 216, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge. Le abilitazioni così conseguite varranno per l'ammissione ai concorsi a cattedre di disegno nelle scuole medie, giusta le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141.
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