Art. 26 · LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

Art. 26

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
È approvato per il R. opificio dello pietre dure in Firenze il ruolo organico del personale secondo la tabella F annessa alla presente legge. Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell' della presente legge; per gli uffici di direttore, cassiere-economo, aiuto direttore e segretario sono applicabili le disposizioni dell'. Il direttore dell'opificio sarà nominato dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, udito il parere della sezione II del Consiglio superiore di belle arti. Il personale amministrativo e quello delle officine e di servizio sarà nominato dal ministro, sentito il parere del direttore dell'opificio.
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