Art. 17 · LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

Art. 17

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Non è consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica. È consentito, ove siavi affinità di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sarà anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.
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