Art. 12 · LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

Art. 12

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
I funzionari amministrativi, di biblioteca e disciplinari e il personale di servizio godranno dell'aumento quinquennale, quando nel quinquennio stesso non abbiano avuta promozione di classe. Gli aumenti quinquennali non potranno eccedere il numero di quattro. Il personale di servizio godrà di quattro aumenti quinquennali di L. 150 ciascuno. Nelle promozioni del personale di servizio, se il nuovo stipendio risulta inferiore all'antecedente unito agli aumenti quinquennali, la differenza sarà data come assegno ad personam.
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