Art. 9 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 9

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Sono dichiarati inalienabili o passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprietà demaniale esistenti in Basilicata.
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