Art. 66 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 66

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
I due piani, completati a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del Comune per la durata di trenta giorni. Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari ed i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.
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