Art. 6 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 6

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziato per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.
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