Art. 54 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 54

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
La distribuzione annuale e gratuita dei prodotti chinacei ai Comuni della Calabria maggiormente infestati dalla malaria, di che è parola nell'art. 98 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è aumentata fino alla concorrenza del valore di L. 40,000.
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