Art. 44 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 44

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
La spesa straordinaria di L. 5,000,000 di cui al citato della legge 21 giugno 1906, n. 255, è ridotta alla somma di lire 1.050,000 corrispondente agli stanziamenti iscritti nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1007-908, giusta la tabella A della legge 19 luglio 1907, n. 549.
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