Art. 16 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 16

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.
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