Art. 12 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 12

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
È autorizzata la spesa di L 1,600,000, da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere di conveniente sede gli uffici governativi di Potenza, mediante l'ampliamento e l'adattamento delle caserme «XVIII agosto» e «Mario Pagano», od anche di una sola di esse.
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