Art. 42 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 42

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Il canone annuale, non superiore a L. 200,000 fissato dall' della legge 28 luglio 1902, n. 342, per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato, per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'. La tabella allegata A è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovrà farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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