Art. 17 · LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

Art. 17

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 29 mar 1923
Gli assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle privative, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno. I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in L. 250 e 800 per gli impiegati, e in L. 150 e 500 per le vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.
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