Art. 53 · LEGGE 15 luglio 1906, n. 383

Art. 53

LEGGE 15 luglio 1906, n. 383

In vigore dal 15 ago 1906
Il Governo è autorizzato a costruire o ricostruire le strade comunali occorrenti por allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie a cui provvede la legge 8 luglio 1903, n. 312. Per i Comuni alpestri, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento, si costruiranno o ricostruiranno strade mulattiere.
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